Contratti stagionali: cosa prevede oggi la legge
Nel settore del turismo, la stipula di contratti a tempo determinato per attività stagionali è disciplinata da un doppio riferimento normativo:
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DPR 7 ottobre 1963, n. 1525, che elenca le attività considerate stagionali;
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Contratti collettivi nazionali e territoriali, che possono individuare ulteriori ipotesi di stagionalità.
Per queste tipologie di contratti stagionali, non si applicano alcune delle principali limitazioni previste per i contratti a termine, come:
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la durata massima complessiva del rapporto con lo stesso datore di lavoro,
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il numero di proroghe e rinnovi ammessi,
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il limite numerico complessivo dei contratti a tempo determinato in azienda.
Inoltre, i lavoratori stagionali hanno diritto di precedenza nelle future assunzioni a tempo determinato per le medesime attività, se effettuate dallo stesso datore di lavoro.
Una minaccia al sistema: la sentenza della Cassazione
Questo impianto normativo – essenziale per il turismo, settore che da solo conta oltre 450mila rapporti di lavoro stagionali – era stato recentemente messo in discussione dalla sentenza n. 9243 del 4 aprile 2023 della Corte di Cassazione.
La Corte aveva espresso un orientamento restrittivo circa i poteri della contrattazione collettiva, limitandone la possibilità di definire nuove attività come “stagionali” oltre quelle già elencate nel DPR 1525/1963.
Se tale interpretazione fosse stata estesa al comparto turistico, sarebbe stato messo a rischio l’intero sistema dei contratti stagionali, con gravi ripercussioni occupazionali: si stima che oltre 226mila contratti non avrebbero più potuto essere stipulati alle attuali condizioni.
L’intervento di Federalberghi e la norma di interpretazione autentica
Per evitare conseguenze disastrose, Federalberghi ha promosso con forza l’introduzione di una norma di interpretazione autentica, che riaffermasse il ruolo centrale della contrattazione collettiva nella definizione delle attività stagionali.
L’obiettivo era chiaro: consentire di includere tra le attività stagionali anche quelle legate a picchi di lavoro ricorrenti, come festività, eventi, vacanze scolastiche o specifici periodi dell’anno in cui la domanda turistica cresce in modo prevedibile.
La proposta è stata accolta dal legislatore ed è diventata legge: si tratta dell’articolo 11 della Legge 13 dicembre 2024, n. 203, meglio nota come Collegato Lavoro.
Un risultato strategico per la stabilità occupazionale nel turismo
L’adozione di questa norma di interpretazione autentica rappresenta un passaggio cruciale per la stabilità del settore turistico. Viene infatti scongiurata l’ipotesi di contenzioso giuridico che avrebbe potuto minare la validità di decine di migliaia di contratti.
È anche il frutto di un’azione strategica di informazione e pressione istituzionale condotta da Federalberghi nei confronti del Parlamento e delle amministrazioni competenti, volta a preservare quanto ottenuto in anni di contrattazione tra le parti sociali.
Questa norma conferma e rafforza un quadro normativo che, solo nel turismo, consente ogni anno la stipula di oltre 226mila contratti stagionali, garantendo flessibilità per le imprese e tutele per i lavoratori.
I chiarimenti del Ministero del Lavoro e dell’INPS
A seguito dell’approvazione della norma, sono arrivate anche importanti precisazioni da parte delle autorità competenti:
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Il Ministero del Lavoro, con una circolare esplicativa, ha chiarito che rientrano nelle attività stagionali non solo quelle legate a cicli naturali, ma anche quelle necessarie a gestire intensificazioni produttive ricorrenti, o a rispondere a esigenze tecniche e di mercato tipiche di determinati settori.
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L’INPS, da parte sua, ha confermato che i contratti stagionali sono esenti:
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dal contributo addizionale dell’1,4% previsto per i contratti a termine ordinari;
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dalla maggiorazione dello 0,5% per ogni rinnovo contrattuale successivo.
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Queste esenzioni rappresentano un vantaggio economico rilevante per le imprese, in particolare quelle che operano in contesti ad alta stagionalità come l’ospitalità, la ristorazione e i servizi turistici.
Grazie all’intervento del Collegato Lavoro, il settore del turismo può oggi contare su un quadro giuridico più stabile, coerente e favorevole alla gestione delle attività stagionali. Si tratta di una vittoria importante per l’intero comparto, che valorizza il ruolo della contrattazione collettiva e garantisce continuità alle politiche occupazionali di migliaia di imprese.
Il turismo è, per sua natura, ciclico e soggetto a picchi di domanda: la possibilità di attivare contratti a termine in modo flessibile ma regolato è essenziale per sostenere competitività, qualità del servizio e occupazione.
di Antonio Candido