Infortunio sul lavoro nel settore delle pulizie

17 Giugno 2021

La responsabilità del datore non scatta automaticamente

 

Sicurezza sul lavoro, dalla Cassazione arriva la sentenza che non ti aspetti: non è sempre colpa dell’impresa di pulizie né della società appaltante se il dipendente si infortuna.

Quella della sicurezza sui luoghi di lavoro è un diritto sacrosanto su cui non si scherza, e se c’è qualche responsabilità è giusto che chi ce l’ha paghi. Ma certe volte l’azienda può dimostrare di aver adottato tutte le cautele, anche con avvisi segnaletici e verbali, e ciononostante i dipendenti ignorano i divieti per eccesso di sicurezza, fretta o semplice superficialità.

Una sentenza che crea un precedente

E’ il caso della recente sentenza della Corte di Cassazione rubricata con il n. 14066 del 23 maggio 2019: riguarda proprio una dipendente di un’impresa di pulizie che, scivolata su un pavimento bagnato dopo aver ignorato un segnale di pericolo, ha avviato un contenzioso giunto fino alla Suprema Corte, chiedendo un risarcimento di diverse decine di migliaia di euro.

Secondo gli Ermellini l’operatrice non può addebitare al datore di lavoro la responsabilità dell’infortunio subito: l’azienda risponde, infatti, per i danni al personale solo quando viola, in concreto, una regola fissata da norme specifiche o, comunque, suggerita dalla tecnica.

L’infortunio

La sentenza ribalta quanto prima deciso in Appello, cassandone le decisioni. Si legge infatti: “A motivo della decisione, la Corte territoriale riteneva la responsabilità datoriale per non avere provveduto all’adozione di misure organizzative adeguatamente protettive della dipendente, che era scivolata e caduta sul pavimento bagnato in corso di pulizia

Impresa ed ente appaltante scagionati

L’impresa di pulizie, dal canto suo, era già stata “chiamata fuori” in sede di Appello: “subito esclusa la responsabilità della società appaltatrice che aveva provveduto ad avvisare del pericolo la lavoratrice, con debita apposizione di segnali e l’avvertimento diretto del materiale esecutore della pulizia del pavimento, mentre era in corso

Scagionato anche l’ente appaltante, in quanto “non può desumersi la prescrizione di un obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile ed innominata diretta ad evitare qualsiasi danno, con la conseguenza di ritenere automatica la responsabilità del datore di lavoro ogni volta che il danno si sia verificato, occorrendo invece che l’evento sia riferibile a sua colpa, per violazione di obblighi di comportamento imposti da fonti legali o suggeriti dalla tecnica, ma concretamente individuati”

I punti-chiave della sentenza

Sono 2 gli aspetti da tenere presenti: il primo, che l’impresa in grado di dimostrare di aver messo in atto tutti gli accorgimenti necessari non è condannabile; il secondo, che la responsabilità datoriale non scatta automaticamente al verificarsi dell’evento infortunistico, ma va provata concretamente di volta in volta. Ciò non toglie, lo ribadiamo, che tali accorgimenti vadano comunque adottati, e che in caso di necessità si debba poter dimostrare di averlo fatto.